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Email marketing e art. 130 Codice privacy: guida per PMI

Informazioni generali, non consulenza legale. Sintesi di Unadhi del testo ufficiale; fa fede il testo su Normattiva (versione vigente). Verificato il 14 ottobre 2026.

La regola base (commi 1 e 2)

L'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore è consentito con il consenso del contraente o utente. La stessa regola vale per email, fax, SMS, MMS e altre comunicazioni elettroniche.

Altri mezzi (commi 3 e 3-bis)

Per altri mezzi si applicano gli artt. 6 e 7 del GDPR (base giuridica e consenso). Telefono con operatore e posta cartacea sono consentiti verso chi non si è iscritto al registro pubblico delle opposizioni; la vigilanza sul registro spetta al Garante (comma 3-quater).

Clienti esistenti: l'eccezione del comma 4

Se un'azienda usa, per vendere propri prodotti o servizi, l'indirizzo email fornito dal cliente nel contesto di una vendita, può non chiedere il consenso, a condizione che:

Sempre vietato (comma 5)

Violazioni ripetute (comma 6)

Il Garante può anche prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica filtri o altre misure sugli indirizzi email da cui partono gli invii.

Checklist per una PMI

  1. Per ogni lista email, sapere da dove arrivano gli indirizzi e se c'è il consenso.
  2. Usare l'eccezione del comma 4 solo per propri clienti e servizi analoghi.
  3. Inserire in ogni messaggio mittente chiaro, contatto per i diritti e link di opposizione gratuito.
  4. Se si usano strumenti di IA per scrivere o inviare campagne, annotarli nel registro dei sistemi di IA.

Fonti: art. 130 D.Lgs. 196/2003 su Normattiva; Codice privacy, testo coordinato sul sito del Garante.

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